Concorsi, approvato emendamento M5S al decreto Covid
Concorsi, OK dalla commissione Affari costituzionali Senato a emendamento M5S al decreto Covid N. 44 in fase di conversione in legge.
Concorsi, la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato l’emendamento 10.100 presentato dal M5S. L’emendamento si pone come obiettivo quello di modificare la normativa contenuta all’articolo 10 del Decreto Covid N. 44 del 10 aprile, uno dei punti più criticati del provvedimento che dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento.
Concorsi, OK commissione Affari costituzionali Senato a emendamento M5S
Il punto c) dell’articolo 10 del decreto Covid parla di valutazione dei titoli che sostituisce la preselezione. Si legge infatti: ‘Una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.’
La senatrice pentastellata Loredana Russo aveva illustrato nei giorni scorsi il contenuto dell’emendamento 10.100. ‘La valutazione per titoli, ai fini dell’ammissione alle fasi concorsuali successive, potrà essere effettuata solamente per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa.’ I titoli valutabili, inoltre, saranno solo quelli strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite.
Il testo dell’emendamento M5S
Come riporta ‘Orizzonte Scuola‘, l’emendamento in questione è stato approvato dalla commissione Affari Costituzionali del Senato. Qui sotto riportiamo il testo dell’emendamento 10.100:
‘All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;
b) al comma 2 dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;
c) al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo,» inserire le seguenti: «per un
periodo massimo di trenta giorni,»;
d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.’
fonte: scuolainforma